INFORMATIVA

La legislazione nazionale che disciplina l’immissione in commercio dei Presidi Medico Chirurgici è il D.P.R. n° 392 del 6 ottobre 1998. Tale legislazione nazionale verrà gradualmente sostituita dalla normativa europea sui prodotti biocidi, comportando, quindi, l’integrazione dei Presidi Medico Chirurgici nella categoria dei Biocidi. Secondo la normativa relativa ai prodotti biocidi (regolamentata a livello europeo dal regolamento (UE) n. 528/2012) sono definiti ‘biocidi’ (art. 3 a e 3 b del suddetto Regolamento):

  • qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica;
  • qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel punto precedente, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Tale normativa prevede la revisione, a livello europeo, delle sostanze attive presenti nei prodotti attualmente sul mercato. In base alle tempistiche e agli esiti della valutazione europea di tali sostanze attive, i Presidi Medico Chirurgici, per poter rimanere nel mercato, devono, quindi, essere nuovamente autorizzati secondo la normativa sui prodotti biocidi. I Presidi Medico Chirurgici ed i Biocidi non possono essere utilizzati in agricoltura o, comunque, su piante o derrate destinate all’alimentazione. Essi vengono comunemente utilizzati per disinfestazioni di ambienti domestici e civili.

REGOLAMENTAZIONE E PITTOGRAMMI (ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, denominato CLP)

I Presidi Medico Chirurgici ed i Biocidi possono presentare nell’etichetta autorizzata dal Ministero della Salute anche dei pittogrammi atti ad indicare i pericoli (fisici, per la salute o per l’ambiente) del prodotto. In base al pittogramma, vengono riportate delle avvertenze che esprimono la gravità del pericolo (“pericolo” o “attenzione”) e delle indicazioni di pericolo che ne descrivono la natura (frasi H). A titolo esemplificativo:

L’etichetta riporta, inoltre, dei consigli di prudenza (frasi P) ed opportune avvertenze e norme precauzionali.